L’ordinanza della Corte di Cassazione 13.6.2024 n. 16469 ha ribadito che, ai fini dell’art. 67 del TUIR, la cessione di un fabbricato, seppur vetusto ed anche in presenza di un permesso di costruire già richiesto dall’acquirente in vista della demolizione, non può essere tassata come cessione di area fabbricabile.
Ai fini della distinzione tra cessioni di fabbricati e cessioni di terreni, si è espressa più volte la Cassazione, che ha censurato le pretese del Fisco e ha accolto le ragioni dei contribuenti (cfr. Cass. nn. 929/2024; 5088/2019, 15629/2014), certificando il principio per cui ai fini della qualificazione della plusvalenza non rileva il fatto che un fabbricato sia destinato alla demolizione.
Questa tesi è stata confermata anche dalla risposta a interpello n. 331/2020, la quale, oltre a confermare “il cambio di rotta” dell’Amministrazione finanziaria su questa fattispecie che è stato sancito dalla precedente circ. 29.7.2020 n. 23, ha anche escluso la possibilità di beneficiare della rivalutazione dei terreni ex art. 7 della L. 448/2001. Di conseguenza, non viene considerato ammissibile applicare la rivalutazione ad un fabbricato da demolire.