Con la sentenza pubblicata il 13.6.2024, relativa alla causa C-696/22, la Corte di Giustizia UE ha esaminato, fra l’altro, il criterio di determinazione del momento impositivo ai fini IVA delle prestazioni rese da una società rumena, la quale forniva servizi a imprese sottoposte a procedure d’insolvenza. Tali servizi prevedevano per gli amministratori e liquidatori giudiziari un compenso mensile, oltre a un compenso di risultato.
Secondo la Corte, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, si trattava di prestazioni continuative con pagamenti successivi, per cui esse dovevano considerarsi effettuate ai fini IVA alla scadenza del periodo cui era riferito il pagamento, ai sensi dell’art. 64, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE. Di conseguenza, non poteva applicarsi il diverso criterio di determinazione del momento impositivo dettato dall’art. 64 paragrafo 2, così come recepito dalla legge rumena.
Inoltre, il criterio dettato dall’art. 64 paragrafo 1 ha carattere vincolante, per cui l’eventuale mancato incasso del corrispettivo alla scadenza del periodo non può avere l’effetto di posticipare l’insorgenza dell’IVA e la sua esigibilità, neppure laddove tale mancato pagamento derivi dalla mancanza di liquidità sul conto del debitore.