Con la sentenza 6.6.2024 n. 7482/7/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha affermato che non configura, di per sé, un’operazione elusiva, quella per cui il proprietario di un immobile effettua gli interventi “edilizi” attraverso l’impresa di costruzione della quale è legale rappresentante e poi opta ex art. 121 del DL 34/2020 per fruire delle relative detrazioni mediante cessione del credito nei confronti della stessa impresa.
La decisione rileva che, in assenza di ulteriori prove fornite dall’Agenzia delle Entrate, tale commistione tra beneficiario e cessionario non rappresenta un abuso del diritto.
Secondo i giudici di merito, infatti, l’art. 121 del DL 34/2020 consente di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito senza prevedere preclusioni, a priori, in merito ai soggetti che possono divenire cessionari del credito d’imposta.