L’art. 13 co. 3-bis del DLgs. 74/2000, come modificato dal DLgs. 14.6.2024 n. 87, prevede la non punibilità dei reati di omesso versamento di IVA e di ritenute quando la condotta è dovuta “alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche [e alla] non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.
Si deve trattare di eventi successivi all’effettuazione della ritenuta o all’incasso dell’IVA, in modo che si integri una sorta di forza maggiore.