Con la risposta ad interpello 17.7.2024 n. 157, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b-bis del TUIR, nel caso in cui un immobile, sul quale sono stati eseguiti interventi superbonus, sia stato acquisito per usucapione, la sua rivendita, nel decennio successivo alla fine lavori, genera una plusvalenza determinata dalla differenza tra il corrispettivo della vendita dell’immobile e il valore ricavabile della sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato dei costi inerenti al bene, secondo quanto stabilito dall’art. 68 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate arriva a questa conclusione riprendendo alcune considerazioni fatte nella ris. 31.3.2003 n. 78 con riferimento alla rivendita di terreni edificabili.