Soggetti che aderiscono al concordato – Compensazione o rimborso del credito IVA – Esonero dal visto di conformità – Limiti – Novità del DLgs. 108/2024

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 4 del DLgs. 108/2024, è attualmente sancito che i benefici relativi ai rimborsi e alle compensazioni dei crediti fiscali per coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale sono espressamente estesi anche all’IVA (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024).
La norma agevolativa in tema di concordato preventivo biennale fa rinvio al regime premiale già adottato per i soggetti che soddisfano i requisiti ISA di cui all’art. 9-bis co. 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.
Pertanto, risulta possibile ricorrere, senza l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), nel più elevato limite di 70.000 euro annui:
– alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA annuali e trimestrali (il cui limite ordinario è pari a 5.000 euro annui);
– alla domanda di rimborso dei crediti IVA annuali e trimestrali (il cui limite ordinario è 30.000 euro annui).
Nel caso dei rimborsi, il limite più elevato previsto per chi aderisce al concordato preventivo opera anche ai fini dell’esonero dalla prestazione della garanzia (laddove pretesa in via obbligatoria).

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