Dall’1.10.2024 al 31.10.2024 è possibile presentare la domanda di contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che, nel periodo 1.1.2024 – 31.10.2024, hanno sostenuto spese agevolate con il superbonus al 70% per la prosecuzione degli interventi di cui all’art. 119 co. 8-bis primo periodo del DL 34/2020.
Il contributo spetta nel limite complessivo di spese ammissibili pari a 96.000,00 euro, da calcolare tenendo conto di tutte le spese relative all’immobile oggetto della domanda di contributo, riferite al periodo 1.1.2024 – 31.10.2024 e agevolate con il superbonus al 70% (entro i tetti massimi previsti per le diverse tipologie di intervento), sostenute:
– sia dal richiedente (o dal de cuius);
– sia dagli “ulteriori aventi diritto”.
Per l’individuazione dei soggetti che rientrano nella categoria degli “ulteriori aventi diritto” si riscontrano alcune indicazioni che paiono difformi.
Dall’esame del provv. Agenzia delle Entrate n. 360503/2024, § 1.4, parrebbero rilevare solo le spese sostenute dai soggetti aventi diritto al contributo.
Secondo le istruzioni per la compilazione dell’istanza (allegate al medesimo provvedimento), sembrerebbe invece da considerare tutte le spese sostenute dai beneficiari del superbonus al 70% (anche se privi dei requisiti soggettivi per accedere al contributo).
Appare dunque necessario un chiarimento ufficiale sul punto.