L’art. 27 co. 8 del DLgs. 81/2008 e l’art. 3 del DM 132/2024 disciplinano le ipotesi di sospensione fino a 12 mesi della patente a punti, nei casi in cui nei cantieri si verifichino infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale.
In particolare, la sospensione è:
– obbligatoria in caso di infortunio mortale imputabile a titolo di colpa grave al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, tranne nel caso in cui la cessazione dell’attività in corso comporta una situazione di grave rischio per i lavoratori o per la pubblica incolumità;
– discrezionale se l’infortunio provoca al lavoratore l’inabilità permanente o una irreversibile menomazione imputabile ai medesimi soggetti a titolo di colpa grave.
Elemento fondamentale è la colpa grave, la quale è caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (circ. INL 23.9.2024 n. 4).
L’impresa a cui verrà sospesa la patente a punti potrà presentare ricorso alla Direzione Interregionale del lavoro entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.