Spese di rappresentanza, di trasferta, di vitto e alloggio – Condizioni di deducibilità dal 2025 – Novità del Ddl. di bilancio 2025

Ai sensi dell’art. 10 del Ddl. di bilancio 2025, dal 2025 le spese di rappresentanza e gli omaggi saranno deducibili dal reddito d’impresa e dall’IRAP solo se il costo sarà sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Con gli stessi mezzi, ai fini della deducibilità dovranno essere pagati le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della L. 21/92 (es. taxi, noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).
Infine, anche i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR), sempre effettuati mediante i citati autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se le predette spese sono pagate con le citate modalità tracciabili.

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