Con l’ordinanza 5.11.2024 n. 28406, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di cessione del contratto di lavoro, riconoscendo la legittimità della comunicazione di licenziamento da parte del datore di lavoro cessionario al lavoratore già destinatario di un provvedimento espulsivo intimato dall’azienda cedente, dichiarato legittimo in sede d’appello.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno in primis chiarito che l’effetto successorio non resta precluso dal mancato intervento della società cessionaria nel giudizio di impugnativa del licenziamento, perché il successore a titolo particolare (ossia il cessionario) è giuridicamente vincolato dagli effetti delle sentenze intercorse tra le parti originarie, che sono applicabili immediatamente.
In secondo luogo, si osserva nella sentenza in commento, la cessione comporta un trasferimento complessivo delle situazioni giuridiche attive e passive, “ivi compresa l’efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato dal cedente ed ancora sub iudice“.