L’art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. di riforma di IRPEF e IRES prevede che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, andranno imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
La modifica intende evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta. Ad oggi, infatti, nell’ipotesi di pagamento delle prestazioni professionali al termine dell’anno, può accadere che il momento in cui il provento si considera incassato da parte del percipiente non coincida con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770. Tale circostanza potrebbe condurre a contestazioni in sede di controllo formale della dichiarazione (ex art. 36-ter del DPR 600/73).