L’art. 15 co. 1 lett. b) del DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, modifica il regime di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione di cui all’art. 172 co. 7 del TUIR.
Le modifiche prevedono, in particolare, che il limite del patrimonio netto sia da assumere a valori economici come risultanti da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società. Il patrimonio netto contabile resta quale limite quantitativo da assumere in caso di assenza della relazione di stima.
La norma dispone anche l’introduzione di precise disposizioni finalizzate alla non penalizzazione delle perdite conseguite dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario, con l’introduzione del nuovo art. 177-ter del TUIR.