Secondo quanto previsto dal testo del Ddl. di bilancio 2025 (approvato dalla Camera e atteso il 27.12.2024 in Aula al Senato), sarà introdotta a regime la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni (agricoli ed edificabili) ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001 a partire dai beni posseduti all’1.1.2025.
Per le partecipazioni e i terreni posseduti ciascun 1° gennaio, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che:
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
– il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.
Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.