Dall’1.4.2024, sono soggette a ritenuta ex art. 25-bis del DPR 600/73 anche le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Con la risposta a interpello 23.12.2024 n. 269, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta si applica anche se, per effetto dell’art. 107 co. 4 del Codice delle assicurazioni private, l’intermediario è esonerato dall’obbligo di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), atteso che tale circostanza non modifica nella sostanza la natura della prestazione svolta e della provvigione ricevuta.
In precedenza, la stessa Agenzia, con la circ. 21.3.2024 n. 7, aveva precisato che la ritenuta si applica anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che, in virtù degli artt. 25 e 36-bis del DPR 633/72, il soggetto passivo, anche se si avvale del regime di dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, è comunque tenuto ad annotare nel registro IVA degli acquisti le fatture emesse dalle agenzie di viaggio per le prestazioni di intermediazione di tipo assicurativo.