La circolare Assonime 9.4.2025 n. 8 si sofferma sulle scelte organizzative consentite alle società quotate dalle clausole statutarie introdotte per l’intervento esclusivamente tramite rappresentante designato e dalla proroga del regime emergenziale sulla tenuta “agevolata” delle assemblee.
Si osserva, tra l’altro, che:
– le società che prevedono il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva sulla base dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito possono prevedere anche la partecipazione dello stesso e degli altri soggetti legittimati attraverso mezzi di telecomunicazione;
– le società quotate che abbiano previsto la clausola sul rappresentate designato nello statuto, e che non avrebbero bisogno di ricorrere alle previsioni dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito, potrebbero decidere di fare riferimento al regime emergenziale per cumulare le due modalità di svolgimento dell’assemblea – rappresentante designato e mezzi di telecomunicazione – in assenza di specifica previsione statutaria in tal senso;
– in entrambe le ipotesi considerate – svolgimento delle assemblee attraverso rappresentante designato sulla base di una clausola statutaria o ex art. 106 del DL 18/2020 convertito – ci si trova in presenza di una scelta discrezionale del CdA da esercitare nell’avviso di convocazione, utilizzando lo stesso anche per fornire indicazioni sulle modalità di partecipazione dei soci. Rispetto a tali scelte non è previsto nessun obbligo di motivazione.