Con il Ddl. di stabilità 2016 si prevede di modificare l’art. 26 del DPR 633/72, stabilendo che le note di variazione IVA emesse in ragione del mancato pagamento del corrispettivo possono essere emesse fin dal momento dell’apertura della procedura concorsuale, vale a dire dalla data:
-della sentenza dichiarativa di fallimento;
-del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
-del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
-del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Inoltre, si prevede che, qualora il corrispettivo sia pagato in tutto o in parte a seguito dell’emissione della nota in diminuzione, il cedente/prestatore è tenuto ad emettere fattura e il cessionario/committente può esercitare la detrazione sulla relativa imposta.
Per quanto attiene alle procedure esecutive, si chiariscono le ipotesi e il momento in cui tale procedura diventa infruttuosa.