Con la sentenza n. 2209/30/15, la CTR Lombardia ha statuito che il mancato rispetto del termine di 60 giorni, che deve intercorrere tra la consegna del verbale di contestazione e la notifica dell’avviso di accertamento, comporta la nullità dell’avviso per violazione dell’art. 12 co. 7 dello Statuto del contribuente (norma posta a tutela del principio del contraddittorio). In particolare, secondo i giudici, l’Amministrazione (pena la nullità dell’avviso di accertamento che conclude il procedimento amministrativo tributario) deve addurre:
-le ragioni per le quali non è stato possibile iniziare tempestivamente la verifica fiscale;
-le ragioni sopravvenute che hanno impedito un tempestivo e ordinato svolgimento delle attività di controllo.In pratica, i motivi di urgenza non possono essere generici.