Le cessioni di beni da utilizzare nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tanto se effettuate nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori che nei confronti del committente, sono soggette ad aliquota IVA ordinaria. Non si rende applicabile l’agevolazione di cui all’art. 7 lett. b) della L. 488/99, la quale prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le sole prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Di conseguenza è bene prestare attenzione alla compilazione dei formulari, spesso distribuiti dai fornitori di materiale edile, mediante i quali richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
Risulta legittima, invece, l’aliquota IVA del 10% sui beni impiegati negli interventi di manutenzione (seppur con specifiche limitazioni per i beni “significativi”), qualora i beni siano forniti dalla stessa impresa esecutrice dei lavori, nell’ambito di un’operazione unitaria avente natura di prestazione di servizi.