La circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2015 n. 35 ha fornito chiarimenti in materia di rimborsi IVA anche con riguardo ai soggetti che hanno ricevuto avvisi di accertamento nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso e che, in base all’art. 38-bis co. 4 lett. b) del DPR 633/72, sono tenuti a prestare apposita garanzia nel caso in cui l’importo chiesto a rimborso sia superiore a 15.000 euro e la differenza fra l’importo accertato e l’imposta dovuta o il credito dichiarato sia superiore, per ciascuno dei due anni precedenti l’istanza, alle soglie stabilite dallo stesso art. 38-bis co. 4 citato.
A tal fine, l’Agenzia ha chiarito che l’adesione alla proposta dell’Ufficio o al contenuto del processo verbale di constatazione sono atti equiparabili alla notifica dell’avviso di accertamento e che, in caso di richiesta di rimborso superiore a 15.000 euro, gli “importi accertati” cui fare riferimento sono quelli risultanti dall’atto di adesione o dal processo verbale.
La disposizione di cui all’art. 38-bis co. 4 lett. b) del DPR 633/72 si applica anche in caso di definizione dell’accertamento mediante strumenti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, ecc.). In tale circostanza, la differenza fra l’importo accertato e l’imposta dovuta o il credito dichiarato va riferita agli importi così come rideterminati a seguito della definizione.