La C.T. Reg. Lombardia, nella sentenza 1.10.2015 n. 4272, ha affermato che, ove l’abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa” divenga “inidonea” a soddisfare le esigenze abitative del contribuente e della sua famiglia, egli può nuovamente accedere al beneficio.
La pronuncia costituisce la prevedibile estensione del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni (a partire dalla sentenza Cass. 18128/2009 e, poi, con la sentenza 100/2010), secondo il quale il requisito della “impossidenza” di altre abitazioni (nel Comune in cui si procede al nuovo acquisto, ovvero su tutto il territorio nazionale per quanto concerne gli immobili agevolati), di cui alle lettere b) e c) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, debba essere interpretato come facente riferimento ad abitazioni “idonee” a soddisfare le esigenze abitative.
Pertanto, secondo la C.T. Reg. Lombardia, ove un soggetto, non sposato, acquisti un monolocale con l’agevolazione “prima casa”, egli potrebbe, dopo aver costituito una famiglia con moglie e figli, applicare nuovamente il beneficio, atteso che la “vecchia” casa non risulta idonea a soddisfare le esigenze abitative di tutta la famiglia.