Dall’1.1.2016, le abitazioni principali e le relative pertinenze, con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non devono versare nè l’IMU, nè la TASI.
In una news del Dipartimento delle Finanze 30.5.2016 è stato confermato che le assimilazioni all’abitazione principale previste per l’IMU dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011 si estendono anche alla TASI. In pratica, a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, IMU e TASI non sono dovute per:
– una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
– gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008;
– la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.