Nella sentenza 4.7.2017 n. 182/1/17, la C.T. Prov. di Massa Carrara ha affermato che, con riferimento alle c.d. “seconde case”, la TARI deve essere calcolata sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti dall’utente, in ossequio quindi al principio comunitario “chi inquina paga” stabilito dall’art. 14 della direttiva n. 2008/98/CE.
Di conseguenza, è stata ritenuta illegittima e iniqua la tassazione “piena” applicata dall’amministrazione comunale alla residenza secondaria del contribuente, utilizzata per frazione d’anno riferibile ai soli mesi estivi.
In relazione alla tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA1), inoltre, il Consiglio di Stato, nella sentenza 6.9.2017 n. 4223, ha ritenuto illegittimo sia il regolamento che la deliberazione comunale relativa al 2005 nella parte in cui per le utenze domestiche è stato stabilito di addossare il peso della TIA1 prevalentemente (oltre il 66%) alle utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune.
Secondo il supremo Collegio, la decisione dell’ente locale di suddividere la categoria delle utenze domestiche in due sub-categorie, residenti e non residenti (facendo pagare una tassa più alta ai non residenti) contrasta non soltanto con il principio di proporzionalità, ma anche con il principio comunitario “chi inquina paga” menzionato.