Le nuove disposizioni in materia di collaborazioni organizzate dal committente, introdotte per volontà del Jobs act dall’art. 2 del DLgs. 81/2015, definiscono anche la nozione di lavoro etero-organizzato facendo riferimento ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Nel complesso, si osserva, si tratta di una forma di lavoro autonomo al quale però si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. A tale disposizione, si aggiungono anche alcune difficoltà interpretative legate alla riforma del lavoro autonomo, attualmente all’esame del parlamento.
In particolare, il Ddl. 2233 introduce una definizione del concetto di coordinamento stabilendo che la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.
Inoltre, va tenuto conto che, per il Ministero del Lavoro, l’etero-organizzazione si realizza “ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente … sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali”.
Ne deriverebbe che qualunque prestazione che si svolga all’interno dell’azienda, anche se in autonomia, sarebbe assoggettata alla disciplina del lavoro subordinato.