L’art. 2 del DLgs. 81/2015 (il c.d. “Codice dei contratti”):
– da un lato, ha previsto l’applicazione, dall’1.1.2016, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione (indipendentemente dalla data di attivazione) che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, organizzate dal committente nelle modalità di esecuzione, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
– dall’altro, dispone che le parti possano richiedere la certificazione dell’insussistenza dei suddetti parametri e, quindi, della “genuinità” della collaborazione alle apposite Commissioni di cui all’art. 76 del DLgs. 276/2003.
Ciò al fine di beneficiare degli effetti tipici di tale istituto, tra cui l’impossibilità, per i terzi – compresi gli organi di vigilanza – di contestare direttamente la qualificazione del rapporto.
Al riguardo, in data 22.4.2016, la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha pubblicato nuove linee guida per la certificazione dei contratti, spiegando, tra l’altro, che una serie di prestazioni lavorative (quali quelle degli addetti alle pulizie, dei baristi, degli autotrasportatori, ecc.) non possono essere svolte come co.co.co., in quanto non mostrano i requisiti tipici della collaborazione.