L’INPS ha comunicato che restano ferme le consuete modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido”, misure introdotte in via sperimentale dall’art. 4 co. 24, lett. b) della L. 92/2012 e prorogate, per il biennio 2017-2018, dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 356 e 357 della L. 232/2016).
Tali benefici, tra loro utilizzabili alternativamente, spettano nella misura massima di 600 euro mensili (da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro part time) alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato e pubblico o iscritte alla Gestione separata che abbiano diritto al congedo parentale e che, al momento della domanda, possano ancora usufruirne anche solo parzialmente.
Il chiarimento arriva in riposta ai dubbi sollevati dall’abrogazione del lavoro accessorio (artt. 48 – 50 del DLgs. 81/2015, da parte del DL 17.3.2017, n. 25), che ha fatto salvo un periodo transitorio fino al 31.12.2017, nel corso del quale potranno continuare a essere utilizzati i buoni lavoro (c.d. voucher) richiesti fino al 17.3.2017 compreso, ma non potrà più esserne richiesta l’erogazione.