Accertamenti da notificare entro il 31.12.2015

In base agli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, entro il 31.12.2015 devono essere notificati gli avvisi di accertamento relativi all’annualità 2010 (modello UNICO 2011), in quanto il termine coincide con il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del quinto anno successivo se si tratta di omessa dichiarazione (dunque, anno 2009 modello UNICO 2010).
Se ci sono gli estremi di un reato tributario e la denuncia è stata presentata entro i termini ordinari, i termini di cui sopra sono raddoppiati, per cui entro il 31.12.2015 vanno notificati gli accertamenti sull’anno 2006 (modello UNICO 2007) oppure 2004 (modello UNICO 2005) in caso di omessa dichiarazione.
Però, in caso di denuncia “tardiva”, sono fermi gli effetti dei “PVC” e degli inviti a comparire ex art. 5 del DLgs. 218/97 consegnati/notificati entro il 2.9.2015, a condizione che l’atto impositivo sia notificato entro il 31.12.2015 (art. 2 co. 3 del DLgs. 128/2015).
Rammentiamo che, ai sensi dell’art. 12 co. 7 della L. 212/2000, l’accertamento non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del “PVC”, e detto termine non può essere derogato richiamando l’imminenza circa il decorso del termine decadenziale.

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