Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015, che opera dalle dichiarazioni presentate nel 2017, relative al 2016), l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
Opera tuttavia l’art. 157 co. 1 del DL 34/2020, secondo cui gli atti impositivi in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020 vanno emessi entro il 31.12.2020 ma notificati dall’1.1.2021 al 31.12.2021.
In virtù di ciò, entro il 31.12.2020 devono essere emessi gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2015 modello UNICO 2016 (2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione). La notifica avverrà però nel corso del 2021.