Nel corso del Videoforum Italia Oggi del 21.1.2016, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per coloro i quali rientrano nella riammissione alla dilazione da adesione e acquiescenza, viene meno la sanzione del 60% di cui al “vecchio” art. 8 del DLgs. 218/97.
Infatti, fermo restando che, come dice la legge (art. 1 co. 134 e ss. della L. 208/2015), non ci sarà alcun rimborso, nella ricalcolo delle rate l’Agenzia delle Entrate terrà in considerazione le somme già versate a titolo di sanzione, scomputandole dal residuo.
Si rammenta che rientrano nel beneficio i contribuenti decaduti da una dilazione ex art. 8 del DLgs. 218/97 nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2015, a condizione che la ripresa dei pagamenti avvenga entro il 31.5.2016.
L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che la disciplina dei “lievi inadempimenti” dell’art. 15-ter del DPR 602/73 (introdotto dal DLgs. 159/2015) opera solo per le ipotesi previste (in sostanza, adesione, conciliazione giudiziale e definizione degli avvisi bonari), e non per la tardività nel pagamento degli importi dovuti a seguito di definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97).