La giurisprudenza è costante nel ritenere che mediante le indagini finanziarie l’Agenzia delle Entrate possa accertare ogni tipologia di contribuente, e non solo i possessori di reddito di lavoro autonomo o d’impresa.
Cass. 31.1.2017 n. 2432, sebbene in via incidentale, ha specificato che, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, “senza esservi obbligata”, ha qualificato il maggior reddito come reddito diverso, da lavoro autonomo occasionale (art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR).
Detto inciso non può essere condiviso, siccome vi è sempre l’obbligo di qualificare giuridicamente il reddito accertato, pena la violazione dell’art. 6 del TUIR.
Unica eccezione è rappresentata dall’accertamento sintetico (art. 38 del DPR 600/73), in cui viene rideterminato l’intero reddito del contribuente, e non una singola categoria.