La Cassazione, con la sentenza 18.11.2015 n. 23554, ha ribadito l’illegittimità dell’accertamento basato sui parametri contabili per una certa annualità quando il soggetto risulti congruo allo studio di settore successivamente approvato. Inoltre, è stato precisato che il risultato di congruità allo studio non può essere escluso per il fatto di essere applicato ad un anno anteriore, in presenza di situazioni ordinarie non legate ad eventi contingenti riferibili solo a determinate annualità d’imposta o eccezionali di tipo economico.