La legge di stabilità 2016 incrementa le soglie entro cui devono essere contenuti i ricavi o i compensi conseguiti/percepiti “nell’anno precedente” rispetto a quello per cui si valuta l’utilizzo del regime (art. 1 co. 54 lett. a) della L. 190/2014). Le nuove soglie andranno considerate, a partire dall’1.1.2016, in sede di primo accesso al regime forfetario, nonché per valutare la permanenza nello stesso.
Rispetto a quest’ultima casistica, un’ipotesi particolare riguarda quei soggetti in regime forfetario che nel 2015 hanno percepito ricavi o compensi superiori agli attuali limiti, ma non a quelli che saranno introdotti dalla legge di stabilità. Esemplificando, è il caso del professionista in regime forfetario – per il quale l’attuale limite è 15.000,00 euro – che all’1.1.2016 verifica di aver percepito, nell’anno precedente, 20.000,00 euro di compensi.
Sebbene sia necessaria una conferma ufficiale, in questo caso non dovrebbe verificarsi la fuoriuscita dal regime (in forza dell’art. 1 co. 71 della L. 190/2014) in quanto l’accertamento delle condizioni per la permanenza nello stesso è condotta ad inizio 2016, raffrontando, tra l’altro, il complesso dei ricavi e compensi percepiti del 2015 (dato storico) con i limiti vigenti al momento della verifica stessa (il che significa considerare le nuove soglie modificate dalla legge di stabilità che entreranno in vigore dal 2016). D’altra parte, tale lettura risulterebbe conforme all’indicazione fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.8.2001 n. 80, in relazione all’incremento dei limiti di accesso alla contabilità semplificata.