Con l’avviso del 27.1.2017, l’INPS ha pubblicato le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso al c.d. “voucher baby sitting” e al contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia (asili nido), introdotti in via sperimentale dall’art. 4 co. 24 lett. b) della L. 92/2012 e prorogati, per il biennio 2017-2018, dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016).
In proposito, l’INPS fa sapere che:
-i benefici, tra loro utilizzabili alternativamente, spettano alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato e pubblico e alle iscritte alla Gestione separata che abbiano diritto al congedo parentale e che, al momento della domanda, possano ancora usufruirne anche solo parzialmente, nonché alle lavoratrici autonome o imprenditrici;
-la fruizione di un periodo di tali servizi determina la rinuncia della lavoratrice ad un periodo equivalente di congedo parentale, per avere contezza del quale è necessario tener presente i limiti individuali e complessivi dei genitori;
-il beneficio ammonta a 600 euro mensili (da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro part time) e l’erogazione può avvenire per un massimo di 6 mesi (3 per le iscritte alla Gestione separata e le autonome), per frazioni mensili intere;
-il contributo è corrisposto diversamente a seconda che si opti per il contributo asili nido o per il servizio di baby sitting;
-la domanda potrà essere presentata, salvo esaurimento delle risorse disponibili, sino al 31.12.2018.