La C.T. Reg. Bologna, con la sentenza 31.5.2016 n. 1417, ha affermato che i documenti acquisiti nel corso di un controllo della Guardia di Finanza in locali diversi da quelli adibiti allo svolgimento dell’attività non possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria a fondamento della pretesa tributaria laddove l’autorizzazione del Pubblico Ministero non abbia motivato circa il concorso di gravi indizi dell’illecito fiscale (come dispone l’art. 52 del DPR 633/72).
Spetta al giudice tributario:
– verificare che il provvedimento autorizzativo emesso dal PM faccia riferimento a elementi cui l’ordinamento attribuisca valenza indiziaria, non attribuibile – come nel caso di specie – a notizie apprese da fonti anonime, oppure genericamente indicate o non individuabili;
– se del caso, riconoscere l’illegittimità dell’autorizzazione e dichiarare inutilizzabili ai fini del recupero fiscale gli elementi di prova acquisiti nel corso dell’accesso.