Accise sui prodotti energetici – Agevolazioni

Il DPCM 29.9.2015 ha previsto la riduzione di alcune agevolazioni per l’acquisto di prodotti energetici destinati ai taxi e all’autotrasporto.
Per i taxi viene disposta una riduzione (pari al 49,41% per il 2015 e al 56,87% per il 2016) delle quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta previsti dal punto 12) della tabella A allegata al DLgs. 26.10.1995 n. 504, relativamente ai carburanti utilizzati per l’alimentazione delle autovetture da noleggio da piazza.
A partire dal 26.12.2015 è altresì disposta la riduzione (pari al 5,07%) dell’agevolazione prevista dall’art. 8 della L. 23.12.98 n. 448, in combinato disposto con l’art. 2 della L. 22.12.2008 n. 203, consistente in uno sconto applicato in fattura per l’acquisto di gasolio e gpl utilizzati negli impianti di riscaldamento situati in zone climatiche montane svantaggiate. Pertanto, il relativo sconto ammonta ora a 0,12255 euro al litro per il gasolio e a 0,15108 euro al kg per il gpl.
A partire dall’1.1.2016, inoltre, per gli automezzi di categoria fino a Euro 2 è precluso l’utilizzo del credito d’imposta previsto per il gasolio utilizzato dagli autotrasportatori di cose proprie e di terzi e dalle imprese di trasporto pubblico.

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