In caso di omesso versamento dell’acconto entro i termini previsti, anche se l’acconto, a seguito di presentazione della dichiarazione integrativa a favore, risulta dovuto in misura inferiore, si applica comunque la sanzione, di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, per omesso versamento sull’intero importo non versato in base alla dichiarazione originaria.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 9.6.2015 n. 23, ha infatti chiarito che la fattispecie dell’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento stesso ed è autonoma rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne determina l’ammontare.
Il contribuente è quindi tenuto a versare gli acconti, con sanzioni e interessi, come risultano dalla dichiarazione originaria, anche in compensazione con eventuali importi a credito.