L’art. 20 del DL 23/2020 prevede l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020, per i soggetti “solari”), qualora l’importo corrisposto sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa a detto periodo (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).
In pratica, viene disposta la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2020, se questi vengono calcolati con il c.d. criterio previsionale.