Il contribuente in possesso dei previsti requisiti, se nel 2015 ha optato per l’applicazione del regime dei minimi ex DL 98/2011, non è tenuto al versamento dell’acconto della relativa imposta sostitutiva, per via dell’assenza di una base storica di riferimento.
Ugualmente, non è tenuto neppure al versamento dell’acconto IRPEF 2015 sulla base dell’imposta indicata nel modello UNICO 2015 PF, sempre che, nel 2015, preveda di non conseguire ulteriori redditi rispetto a quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva e, dunque, di non risultare titolare di un reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF.
Infatti, l’art. 27 co. 7 del DL 98/2011 ha abrogato l’art. 1 co. 117 della L. 244/2007, ai sensi del quale, nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi, l’acconto IRPEF è calcolato senza tener conto delle disposizioni dettate con riferimento al regime agevolato.
Nell’ipotesi opposta in cui il contribuente abbia fruito del regime dei minimi fino al periodo d’imposta 2014, essendone fuoriuscito a partire dal 2015 (ad esempio, per aver percepito nel 2014 ricavi o compensi superiori a 30.000,00 euro, ma non a 45.000,00 euro), dal momento che per il 2015 non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM del modello UNICO 2016 PF (come conseguenza della fuoriuscita del contribuente dal regime), si ritiene che nel 2015 non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto di tale imposta.
Infine, nessun acconto a titolo di imposta sostitutiva è dovuto per il regime forfetario per autonomi introdotto dall’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), sempre per l’assenza di una base storica di riferimento.