Il Tribunale di Milano, con il decreto 11.2.2016, ha definito alcuni principi sulla portata applicativa dell’istituto dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e della convenzione di moratoria, disciplinati dall’art. 182-septies del RD 267/42.
Si evidenzia che tale norma è finalizzata ad accelerare i tempi della negoziazione e a facilitare il raggiungimento di un accordo vincolante per l’intero ceto bancario, mediante l’integrazione della disciplina generale dell’istituto degli accordi di ristrutturazione del debito, regolato ai sensi dell’art. 182-bis del RD 267/42.
Secondo il Tribunale di Milano, l’estensione degli effetti dell’accordo di ristrutturazione, approvato da almeno il 75% dei creditori appartenenti a una determinata categoria, a tutti i creditori finanziari inclusi in quella stessa categoria, anche se non aderenti all’accordo, ha effetto alle seguenti condizioni:
– tutti i creditori della categoria devono essere stati informati preventivamente dell’avvio della trattativa;
– i creditori devono essere stati posti in condizione di partecipare in buona fede;
– i creditori non aderenti all’accordo devono essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.