Il DL 50/2017 ha modificato l’art. 19 del DPR 633/72, anticipando di due anni il termine ultimo per l’esercizio della detrazione IVA. In base alle nuove disposizioni, la detrazione deve essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. Ciò posto, alcune difficoltà potrebbero sorgere con riguardo alle fatture emesse alla fine dell’anno e ricevute e registrate dall’acquirente nei primi mesi dell’anno successivo.
Tali difficoltà, tuttavia, non riguardano gli acquisti intra-UE (art. 38 del DL 331/93) la cui fattura, ad esempio, viene emessa nel 2017 e ricevuta nel 2018. Infatti, in tal caso, l’esigibilità dell’imposta sorge solo a partire dal mese di ricezione della fattura e non dal momento di effettuazione dell’operazione, coincidente con la partenza dei beni dallo Stato membro del cedente. Pertanto, la detrazione potrà essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura. Ad esempio, una fattura ricevuta per un acquisto intra-UE dopo il 16.1.2018 potrà essere integrata e annotata entro il 15.2.2018 e la relativa imposta potrà essere detratta nell’ambito della liquidazione del mese di gennaio 2018 e, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno.