Dall’1.1.2016, con l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), può accedere all’agevolazione prima casa anche il soggetto che, al momento dell’acquisto dell’abitazione, sia ancora in possesso di un’altra abitazione acquistata con il beneficio, purché egli la alieni entro 1 anno dal “nuovo” acquisto agevolato.
L’art. 1 co. 55 della L. 208/2015, infatti, modificando la Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ha consentito l’accesso al beneficio anche in assenza della condizione agevolativa individuata dalla lett. c) della Nota citata, purché, entro 1 anno, l’acquirente si “liberi” dell’immobile precedentemente acquistato con il beneficio.