Nella nota 5-2016/T, il Consiglio Nazionale del Notariato ha commentato la recente novità, introdotta, in materia di agevolazione prima casa, dalla legge di Stabilità 2016.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 co. 55 della L. 28.12.2015 n. 208, aggiungendo il comma 4-bis alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ha previsto che l’agevolazione prima casa possa applicarsi (in relazione agli atti posti in essere dall’1.1.2016), anche nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione agevolativa prevista dalla lettera c) della nota medesima (assenza di titolarità, su tutto il territorio nazionale, di diritti reali su abitazioni acquistate col beneficio), purché il “vecchio” immobile agevolato venga alienato entro 1 anno dal nuovo acquisto.
Nella nota 5-2016/T, il Notariato rileva che, incidendo solo sulla condizione di cui alla lett. c), la nuova norma fa sì che:
– la titolarità di immobili già acquistati con l’agevolazione (su tutto il territorio nazionale) non impedisce l’accesso al beneficio, purché entro 1 anno l’acquirente alieni il “vecchio” immobile agevolato;
– la titolarità di un immobile acquistato per successione/donazione o a titolo oneroso ma senza agevolazione, nel Comune in cui si intende acquistare il nuovo immobile, impedisce comunque l’accesso al beneficio, anche se il “vecchio” immobile venisse alienato entro 1 anno.