L’art. 1 co. 55 della L. 208/2015 ha esteso la c.d. agevolazione “prima casa” all’ipotesi in cui l’acquirente, al momento dell’acquisto dell’immobile, non abbia ancora alienato la precedente “prima casa”, a condizione che la ceda entro un anno dall’acquisto agevolato della nuova abitazione.
La descritta agevolazione, per esigenze di natura sistematica, dovrebbe riguardare anche il caso in cui l’abitazione non è acquistata ma costruita in forza di un contratto di appalto stipulato dall’acquirente. Il n. 39 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, difatti, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da appalto per la costruzione della “prima casa”, rinviando alle norme in essere per l’acquisto agevolato dell’abitazione (n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 per l’IVA e Nota II-bis dell’art. 1 Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, per l’imposta di registro).
Nel caso in cui si ritenesse applicabile l’agevolazione anche alle prestazioni di servizi per la costruzione della “prima casa”, alcune difficoltà sorgono nella determinazione della data dalla quale decorre il periodo di un anno entro il quale l’acquirente deve alienare la “prima casa” di cui è già in possesso.