La vendita con riserva di proprietà, ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 1) del DPR 633/72, costituisce cessione di beni. Tale previsione costituisce una deroga al principio generale che ricollega l’origine dell’operazione di cessione al trasferimento del diritto reale. L’imposta assolta sull’acquisto di beni acquistati a rate è detraibile, salvo l’applicazione dei limiti generali soggettivi e oggettivi. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13315 del 29.5.2013, ha sancito inoltre che, per i beni ammortizzabili, sussiste il diritto di rimborso ex art. 30 co. 2 lett. c) del DPR n. 633/72. Il contribuente, qualora non riesca a utilizzare interamente l’IVA a credito in sede di liquidazione periodica, potrà chiedere a rimborso l’IVA assolta sui beni ammortizzabili acquistati con riserva di proprietà, se d’importo superiore a euro 2.582,28.