Con la risposta a interpello 3.12.2024 n. 240, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023, è agevolabile, a determinate condizioni, l’acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di “rent to buy”.
In particolare, nel caso prospettato, la società riferisce di aver acquisito l’immobile stipulando l’atto di compravendita nel mese di aprile 2024 a seguito dell’esercizio dell’opzione di riscatto di tale bene, in relazione al quale era stato concluso, nel 2016, un contratto di “rent to buy”.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto l’investimento immobiliare:
– effettuato al momento della stipula del contratto di acquisto del bene immobile (2024), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR;
– eleggibile per il credito d’imposta in esame, sempre a condizione che vengano rispettate le previsioni e le condizioni degli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento GBER, non essendo richiesto dalla disciplina del credito d’imposta ZES unica il requisito della “novità” per gli immobili (nei termini e con i limiti indicati).