La Commissione Tributaria Provinciale di Enna, nella sentenza 9.11.2015 n. 1323, ha chiarito che può accedere all’agevolazione prima casa anche il soggetto che sia titolare di un altro immobile già acquistato con l’agevolazione, se esso non è idoneo a sopperire ai mutati bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia.
La sentenza si colloca nell’ambito dell’orientamento che, dando rilievo ad una nozione c.d. “soggettiva” di “casa di abitazione”, ritiene applicabile l’agevolazione ove il precedente immobile acquistato con il beneficio non risulti concretamente “idoneo” a soddisfare l’esigenza abitativa del contribuente.