Acquisto di terreni agricoli – Applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale dell’1% – Novità della legge di stabilità 2016

L’art. 1 co. 906 e 907 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016) dispongono alcune novità in materia di trasferimenti di terreni agricoli
Infatti, dopo aver innalzato (art. 1 co. 905 della L. 208/2015) al 15% (dal 12%) l’aliquota dell’imposta di registro applicabile ai trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e IAP iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale, il comma 907 della L. 208/2015 dispone l’applicabilità delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (previste dall’art. 2 co. 4-bis del DL 30.12.2009 n. 194, conv. L. 26.2.2010 n. 25) anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi (IAP o coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale), purché però, il coniuge ed i parenti siano già proprietari di terreni agricoli e convivano col soggetto “titolare” dell’agevolazione.
In breve, nell’ambito di una famiglia di agricoltori, è possibile che l’acquisto agevolato venga operato dal figlio o dal nipote dell’IAP o coltivatore diretto, anche ove l’acquirente sia privo della qualifica necessaria per l’accesso all’agevolazione (e non intenda acquistarla entro 18 mesi, situazione in cui potrebbe comunque avere accesso al beneficio a norma dell’art. 1 co. 5-ter del DLgs. 99/2004), purché già proprietario di terreni agricoli.
La norma non precisa se la convivenza debba durare per il periodo di 5 anni durante il quale è preclusa all’acquirente la cessazione della coltivazione diretta del fondo.

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