Il contribuente affetto da determinate disabilità può fruire dell’agevolazione IVA per l’acquisto di veicoli [cfr. n. 31) della Tabella A parte II, allegata al DPR 633/72] anche nelle ipotesi in cui la documentazione a tal fine necessaria non sia presentata contestualmente all’acquisto medesimo, bensì in una fase successiva, sempre che quanto esibito sia comunque in grado di attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’IVA al 4% già dal momento dell’acquisto dell’autovettura.
In tale ultima ipotesi, il cedente potrà validamente ricorrere ad una nota di variazione, a rettifica della fattura originariamente emessa con IVA ordinaria, nei soli casi in cui non sia trascorso più di un anno dall’effettuazione dell’operazione (cfr. art. 26 co. 3 del DPR 633/72). Qualora, invece, la presentazione della documentazione ad opera del cliente avvenga successivamente al citato termine annuale, il fornitore potrà comunque recuperare l’IVA assolta in eccesso (facoltà) mediante il meccanismo di rimborso di cui all’ art. 30-ter del DPR 633/72, da azionare entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione.