Con l’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria, alcuni esercenti hanno iniziato ad applicare un piccolo incremento di prezzo in caso di richiesta, da parte del cliente, di emettere la fattura elettronica.
Tale comportamento, tuttavia, è illegittimo, in quanto, ai sensi dell’art. 21 co. 8 del DPR 633/72, le spese di emissione delle fatture e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
Si segnalano due ulteriori comportamenti, giuridicamente ingiustificati, registrati a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria:
– la richiesta, da parte di alcuni cessionari o committenti, di “personalizzare” la fattura mediante l’indicazione di dati aggiuntivi (es. il numero di contabilità con cui il cliente gestirebbe la fattura), adducendo, quale giustificazione, che il relativo pagamento sarà effettuato più celermente;
– il ritardo nei pagamenti che i cessionari o committenti addebitano al ritardo nella notifica della fattura da parte del Sistema di Interscambio.