Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino – Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – Imposte dovute per la regolarizzazione – Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate 17.6.2024 n. 30)

In ordine all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (ex art. 1 co. 78-85 della L. 213/2023), con la ris. 17.6.2024 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per procedere al versamento:
– dell’IVA (dovuta solo nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali);
– dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP (questa dovuta sia nel caso dell’eliminazione che in quello dell’iscrizione di rimanenze).
Nel modello F24, i codici tributo andranno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (es., “01” per la prima) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (es. “02”, se le rate sono due).
Si ricorda che, nella perdurante assenza delle disposizioni attuative, attualmente l’adeguamento risulta possibile solo nel caso dell’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, per il quale è dovuta l’imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sul valore iscritto.

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