L’art. 2086 co. 2 c.c. – modificato dall’art. 375 del DLgs. 14/2019 – impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 14 co. 1 del Dlgs. 14/2019 (che entrerà in vigore il 15.8.2020), gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione.
L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve consentire all’imprenditore la verifica dell’equilibrio economico-finanziario e della gestione prospettica. Tale indagine si basa su una serie di strumenti tradizionalmente riconducibili al c.d. “controllo di gestione”.
La lettura delle norme sopra citate induce a ritenere sussistente l’obbligo di istituire un adeguato controllo di gestione che, sulla base di una contabilità analitica, consenta un monitoraggio dei costi e dei ricavi e conduca alla predisposizione di un budget.
A ciò si aggiunga che con una tesoreria che consenta di disporre di informazioni previsionali sulla sostenibilità dei debiti sarebbe possibile presidiare il rischio di crisi aziendale.